1) Annullamento del viaggio
2) Annullamento a causa del tour operator
3) "Adeguamento" del prezzo
4) Obbligo di informare
5) Leggere il catalogo
6) Il contratto
7) Assicurazione dei danni fisici e materiali
Bisogna anzitutto fare una prima distinzione tra turista fai da
te e turista organizzato, ovvero colui che acquista un
pacchetto da un tour operator.
Nel primo caso, infatti, non si è tutelati dagli inghippi;
è solo il viaggio tutto compreso che dà il diritto al
rimborso per ogni servizio non usufruito e all’eventuale risarcimento
del danno.
Nel caso del turista fai da te: Se ha acquistato un biglietto
aereo a tariffa ridotta e a date bloccate, e poco prima della partenza,
per qualsiasi motivo, non può partire, perde l’intero
prezzo. Se ha prenotato un albergo con la carta di credito, può
annullare la prenotazione fino a 24 o 48 ore (a seconda dell’albergo)
prima dell’arrivo previsto, e poi comunque paga almeno il
primo pernottamento.
Chi invece ha acquistato un pacchetto tutto compreso, in caso di
rinuncia paga una parte del prezzo, negli ultimi 3 giorni invece
perderà tutto. Ma per lui, esistono comunque, almeno due
alternative per tutelarsi:
1. avvisando il tour operator almeno 4 giorni prima della
partenza, può chiedere di farsi sostituire da un’altra
persona. Tale sostituzione va comunicata per iscritto all'agente
di viaggi, insieme a tutti i dati del nuovo passeggero. I costi
sono quelli della nuova tassa di iscrizione (in media 100 mila lire)
e quelli per spese di cessione, che sono variabili a seconda della
complessità del pacchetto acquistato. Attenzione: se chi
vi ha sostituito non paga il viaggio, tocca a voi intervenire, perché
chi cede resta il responsabile del contratto. E’ quindi bene
scegliere il sostituto tra persone di fiducia.
2. può stipulare, alla conclusione del contratto
di viaggio, una polizza di assicurazione per annullamento
per il rimborso del prezzo del viaggio in caso di rinuncia.
Il viaggio può essere annullato anche a causa del tour operator.
La motivazione può essere dovuta a:
1. causa di forza maggiore (terremoti, tifoni, alluvioni, imprevedibili
situazioni politiche o sanitarie dichiarate dalla Farnesina, chiusura
aeroporti…); in questo caso l’organizzatore deve restituire
le somme versate dal cliente;
2. causa responsabilità del tour operator: deve restituire
al cliente le somme versate; possibile anche il risarcimento-danni.
3. un'annullamento previsto dal contratto, che indica ad
esempio un numero minimo di partecipanti non raggiunto, e anche
in questo caso l’organizzatore si limita a restituire le somme
versate.
La modifica del prezzo di un viaggio può avvenire
solo nei casi previsti dal decreto 111/95.
- Anzitutto la possibilità deve essere prevista dal contratto:
se non è scritta o se il contratto non c’è,
il prezzo non può essere modificato. - Aumento deve essere
causato da variazione dei costi di trasporto, carburante,
diritti e tasse di atterraggio, imbarco e sbarco negli aeroporti
o nei porti, del tasso di cambio applicato. Non può essere
giustificato indicando, per esempio, l'aumento del costo alberghiero.
- In ogni caso il consumatore può recedere dal contratto
e farsi restituire tutte le somme versate se il prezzo aumenta più
del 10% di quello pattuito. Occorre comunicarlo entro i termini
previsti, che di solito sono di 48 ore dalla notifica.
- Infine, tour operator non può richiedere la variazione
del prezzo nei 20 giorni che precedono la partenza.
Il tour operator è obbligato a informare i viaggiatori di tutto ciò che serve per il viaggio: documenti richiesti, certificati sanitari, vaccinazioni, dati sull’itinerario, orari di partenza e di arrivo, nomi e indirizzi degli alberghi, numeri di telefono dei corrispondenti locali. I disguidi causati al viaggiatore dalla mancanza di informazione, giustificano la restituzione delle somme e il risarcimento del danno.
I cataloghi distribuiti al pubblico devono essere chiari e senza formule ambigue: le immagini devono illustrare in modo veritiero cosa acquista il consumatore (se, per esempio, albergo viene indicato "sul mare"sicuramente non deve esserci una strada trafficata tra l'hotel e la spiaggia.
Il decreto 111/95 impone che il contratto debba essere redatto
per iscritto.
Le clausole più rilevanti da controllare sono quelle
relative ai pagamenti e alle penalità:
Per quanto concerne i pagamenti, l’anticipo da versare non
deve essere superiore al 25% del prezzo complessivo. Il saldo dell'intero
prezzo va invece pagato come previsto dal contratto. Se rinunciate
al viaggio, la caparra è persa (tranne nel caso in cui sia
lo stesso organizzatore a non realizzare più il tour) e in
più dovete pagare delle penali. Si può aggirare questo
ostacolo, stipulando un'assicurazione facoltativa contro l'annullamento
del viaggio, oppure facendovi sostituire da una terza persona, meglio
se di fiducia (vedi sopra).
Le penalità per il recesso del viaggiatore non devono essere
punitive.
Per un'eventualità delle controversie i tour operator generalmente
indicano il foro competente nella città dove hanno sede,
ma la clausola è di solito giudicata vessatoria e modificabile.
Attenzione! Il decreto 111/95 non tutela i viaggi venduti
da tour operator che non sono in regola con l’autorizzazione
regionale. E' perciò meglio farsi consigliare in agenzia
un operatore affidabile invece di partire per prezzo più
basso ma senza nessuna tutela.
Talvolta può capitare che nelle condizioni generali
alcuni operatori si riservano di modificare il prezzo del pacchetto
in relazione all’aumento delle tariffe alberghiere, o di non
rimborsare nulla dei servizi perduti a causa di forza maggiore.
Tutto ciò è irrilevante, perché la legge prevale
sulle clausole contrattuali.
Se non c’è un contratto scritto, si applica la legge
senza che il tour operator possa far valere alcuna clausola limitatrice.
Il Decreto 11/95 obbliga l'organizzatore e il venditore del viaggio a stipulare una copertura assicurativa a garanzia dei danni fisici e materiali che potete riportare durante il viaggio. Nel contratto di viaggio si trovano gli estremi delle coperture.
E’ bene prestare molta attenzione ai servizi che le compagnie
di assicurazione dicono di garantire per malattia o ricovero
durante il viaggio, oppure quali prestazioni aggiuntive offrono
per il guasto della vettura, per lo smarrimento o il danneggiamento
del bagaglio e così via.
Per molte destinazioni è preferibile, consigliandosi con
l'agente di viaggi, decidere di integrare la copertura obbligatoria
con polizze assicurative facoltative.
Le assicurazioni comprese nella quota d'iscrizione al viaggio di
molti TO spesso hanno i massimali bassi che dificilmente coprono
le spese mediche più complesse (come quelle negli USA).
Occorre anche informarsi se le carte di credito da voi in
possesso non prevedano già simili coperture ed evitare così
di pagare dei doppioni.